I Denominazione, sede e scopo
Art. 1 Denominazione
1 A norma degli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e del presente statuto è costituita un’associazione denominata Associazione PeP.
2 La sua durata è indeterminata e senza scopo di lucro.
Art. 2 Sede
L’associazione ha sede presso il domicilio di un membro del Collettivo di coordinamento scelto collegialmente dal Collettivo di coordinamento stesso.
Art. 3 Scopo
L’associazione ha per scopo di organizzare, finanziare e svolgere attività di svago e vacanze accessibili a tutte le persone con disabilita, al fine di promuovere l’inclusione sociale e il benessere delle persone coinvolte.
II Mezzi
Art. 4 Mezzi di finanziamento
I mezzi dell’associazione sono i seguenti:
a. Contributi associativi;
b. Contributi di benefattori;
c. Proventi derivati dall’organizzazione di eventi;
d. Sovvenzioni;
e. Azioni di finanziamento e vendite;
f. Donazioni di ogni genere.
Art. 5 Contributi associativi
1 I contributi associativi sono fissati dall’Assemblea dei soci. I soci onorari e i membri del Collettivo di
coordinamento in carica sono esentati dal versamento del contributo.
2 L’anno di esercizio corrisponde all’anno civile.
III Organizzazione
Art. 6 Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a. L’Assemblea dei soci;
b. Il Collettivo di coordinamento;
c. L’Organo di revisione della contabilità.
IV Assemblea dei soci
Art. 7 Assemblea dei soci
1 Un’Assemblea dei soci ordinaria deve aver luogo annualmente entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
2 I soci vengono convocati per iscritto all’Assemblea dei soci con un preavviso di 30 giorni allegando
l’ordine del giorno. Sono considerate valide anche le convocazioni tramite e-mail.
3 Le proposte dei soci relative a ulteriori questioni da trattare all’Assemblea dei soci vanno inoltrate al
Collettivo di coordinamento entro 10 giorni per iscritto e corredate di debita motivazione.
4 Un’Assemblea dei soci straordinaria si riunisce su richiesta di un quinto dei soci e su convocazione di
minimo due membri del Collettivo di coordinamento.
5 Tutte le assemblee sono regolarmente costituite, qualsiasi sia il numero di soci presenti.
Art. 8 Responsabilità dei soci
1 Gli obblighi finanziari dell’associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
2 I soci sono tenuti ad un contributo annuo fissato dall’Assemblea dei soci.
3 Colui che cessa di essere socio è tenuto al contributo per l’esercizio in corso.
Art. 9 Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ad un voto; le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, nonché degli assenti che hanno comunicato per iscritto la propria scelta al Collettivo di coordinamento con almeno 24 ore di anticipo.
Art. 10 Ammissione dei soci
1 Ogni persona fisica e giuridica può diventare socio. È necessario inoltrare una richiesta scritta.
2 L’Assemblea dei soci può rifiutare l’ammissione anche senza indicarne i motivi.
Art. 11 Cessazione dell’appartenenza ed esclusione
1 Il socio deve inoltrare le sue dimissioni per iscritto al Collettivo di coordinamento al più tardi entro il 31 dicembre.
2 Le dimissioni inoltrate durante l’anno non liberano il socio dal pagamento della tassa sociale per l’esercizio in corso.
3 Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento, anche senza obbligo di motivazione. Il Collettivo di coordinamento decide in merito all’esclusione secondo l’accordo di almeno due terzi dei membri del Collettivo di coordinamento.
V Collettivo di coordinamento
Art. 12 Collettivo di coordinamento
1 Il Collettivo di coordinamento e l’organo che rappresenta l’Associazione PeP in qualità di portavoce dell’Assemblea dei soci. Esegue le decisioni prese dall’Assemblea dei soci e garantisce il rispetto degli statuti. Si occupa delle attività dell’associazione e cura i finanziamenti e la gestione del patrimonio.
2 Il Collettivo di coordinamento delibera in merito all’accettazione di nuovi membri secondo l’accordo di due terzi dei membri del Collettivo di coordinamento in carica. 3 E possibile la delibera in forma diversa dall’incontro in presenza, salvo su richiesta esplicita di un membro del Collettivo di coordinamento.
4 Essi possono dimettersi mediante comunicazione scritta al restante Collettivo di coordinamento, con un preavviso di almeno sei mesi.
5 Il Collettivo di coordinamento può escludere un membro secondo l’accordo di due terzi dei membri del
Collettivo di coordinamento in carica.
VI Revisione della contabilità
Art. 13 Organo di revisione
Il Collettivo di coordinamento nomina due soci quali revisori interni dei conti, con il compito di verificare la contabilità e di consegnare un rapporto all’Assemblea dei soci ordinaria successiva.
VII Norme finali e transitorie
Art. 14 Regolamento interno
Il Collettivo di coordinamento può dotarsi di un regolamento interno per regolare gli aspetti pratici.
Art. 15 Scioglimento
Lo scioglimento può essere pronunciato dall’Assemblea dei soci convocata espressamente a questo scopo. Lo scioglimento richiede l’accordo di almeno due terzi degli aventi diritto di voto.
Art. 16 Liquidazione
Il patrimonio che dovesse rimanere dopo lo scioglimento dell’associazione va devoluto a un’altra associ-
azione avente uno scopo affine.
Art. 17 Entrata in vigore
Il presente statuto è stato adottato dall’assemblea costitutiva del 19 aprile 2025 presso il comune di Porza.